Indennizzo all'80%
La manovra Introduce oltre al primo mese indennizzato all'80% un ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione che sale all'80% per il solo 2024. Altri sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale.
I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.