La prima scadenza dell’anno è già alle spalle per i lavoratori “precoci”, che intendono fare domanda di pensione anticipata con quota 41.
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I REQUISITI
La legge dice che i lavoratori precoci iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età possono ritirarsi con la quota 41, ossia al perfezionarsi, entro il 31 dicembre 2026, di 41 anni di contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico, a patto di rientrare in una delle categorie con diritto all’APe sociale. Per accedere alla pensione con quota 41, a prescindere dall’età, vengono infatti richiesti ai lavoratori precoci ulteriori requisiti. E questo riduce la finestra a quattro categorie di lavoratori.
La prima è quella dei dipendenti in stato di disoccupazione, a causa di un licenziamento individuale o collettivo, per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi, la fruizione della NASPI o altra indennità spettante. Poi ci sono i cosiddetti “caregiver”, i lavoratori dipendenti ed autonomi che al momento della domanda, assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 194. E ancora, la terza categoria è quella dei lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità civile, superiore o uguale al 74%. Infine, ci sono i lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose. Quali sono? Si tratta di mansioni che devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e sono specificate dalla legge 67/2011. Ad esse si aggiungono ulteriori professioni indicate nella Legge di Bilancio 2017.
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VALE ANCHE IL CUMULO
Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, se lo chiede l’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi (come prevede la legge 24 dicembre 2012, n. 228). Ma vanno sottolineate le differenze precise in termini di decorrenza del trattamento. Per esempio, i lavoratori che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti; Mentre i lavoratori che maturano requisiti dal 1° gennaio, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.
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— Il Messaggero (@ilmessaggeroit) March 4, 2021